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APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2009 N. 13 “AZIONI STRAORDINARIE PER LO SVILUPPO E LA QUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO ED URBANISTICO DELLA LOMBARDIA”.


Il Consiglio Comunale nella seduta del 7 ottobre 2009 con propria deliberazione n. 26 ha determinato le modalità di applicazione nell’ambito del territorio comunale di Monte Marenzo della Legge Regionale 16 luglio 2009 n. 13.

Il Sindaco presenta l’argomento così come segue:
Nello scorso luglio il Consiglio Regionale ha approvato la L.R. 13, che ha per titolo: “Azioni straordinarie per lo sviluppo e la qualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico della Lombardia”.
Questa legge, viene detto nelle finalità generali, attraverso un’azione straordinaria e limitata nel tempo vuole permettere ai cittadini di attivare interventi sul patrimonio edilizio esistente nel territorio della regione, proponendosi in questo modo di raggiungere tre obiettivi:
 il primo di rispondere ai bisogni abitativi delle persone;
 il secondo di farlo attraverso un aumento volumetrico sugli edifici esistenti, operando una riqualificazione degli stessi senza stravolgerne i caratteri identitari;
 il terzo e ultimo obiettivo che si vuole raggiungere è contribuire al rilancio dell’edilizia, che come si usa dire, è un po’ il motore dell’economia.
Ora, noi condividiamo l’ultimo punto che ho ricordato, perché siamo consapevoli di quanto sia profonda e complessa la crisi economica che stiamo vivendo. Basti vedere che nella provincia di Lecco le ore di cassa integrazione ordinaria autorizzate nel 2° semestre del 2009 sono quasi 5 milioni, mentre nello stesso periodo del 2008 erano meno di 300.000.
Quindi abbiamo cercato di applicare questo provvedimento tenendo conto di due esigenze, ambedue importanti, ma che possono essere in contraddizione tra di loro.
L’una è stata la ricerca di una corretta applicazione che in qualche modo andasse incontro agli interessi abitativi del cittadino, all’opportunità di migliorare la qualità urbana attraverso il risparmio energetico, alla necessità di sostenere il settore dell’edilizia.
L’altra esigenza, altrettanto importante, ci ha visto impegnati ad adottare un provvedimento che non fosse uno stravolgimento paesistico, urbanistico ed architettonico del territorio comune. Eventualità fortemente possibile quando si introducono parametri e indici urbanistici uguali per tutte le realtà regionali, tra di loro molto diverse: comuni piccolissimi e comuni metropolitani; comuni di pianura e comuni di montagna; comuni dotati di adeguati servizi e infrastrutture e comuni che ne sono carenti; comuni con forti insediamenti produttivi e comuni con altre vocazioni economiche; comuni fortemente antropizzati e comuni con prevalenza di aree naturistiche e ambientali di pregio.
E’ bene essere consapevoli che una legge come la L.R. 13 (una legge urbanistica che va in deroga di norme e degli strumenti di pianificazione comunali), nata per sua definizione come un provvedimento per fronteggiare un’emergenza, se male applicata corre il rischio di produrre effetti negativi destinati a durare per tempi che si misurano, non è esagerato dirlo, in centinaia di anni.
Considerato che la L.R. 13 ci chiede semplicemente di indicare entro il 15 ottobre in quali parti applicare i provvedimenti in essa contenuti e, inoltre, considerato che i tempi molto stretti (senza dimenticare le ridotte dimensioni dell’apparato tecnico comunale) non hanno consentito di condurre quegli approfondimenti urbanistici, architettonici, tecnico-legali ed economici, che un provvedimento di questa portata avrebbe richiesto, abbiamo cercato di elaborare una proposta sufficientemente ampia, mantenendo intatte le potenzialità pianificatorie che il nostro comune deve dispiegare nel PGT in fase di avvio.
Pertanto i criteri che abbiamo utilizzato sono, in ampia sintesi, i seguenti (sarà compito poi dell’Assessore Mauro entrare nel merito del provvedimento).
La stragrande maggioranza del patrimonio edilizio residenziale sarà interessato dalle norme previste dalla L.R. 13/2009. Si tratta di quelle aree di recente espansione che hanno determinato il profilo identitario del nostro comune a partire dagli ultimi decenni. In questo grande comparto la legge potrebbe favorire alcune esigenze abitative dei residenti, così come avevamo cercato di favorire attraverso il PRG vigente, che prevede un incremento delle superfici esistenti del 20%. Chiediamo solo di non modificare la norma del nostro PRG che determina il calcolo delle altezze degli edifici, perché le caratteristiche e il notevole valore paesaggistico e ambientale del nostro territorio comunale ne verrebbero irrimediabilmente compromesse.
I comparti che ne vengono esclusi sono limitati agli agglomerati di antica formazione, in gran parte recuperati e ristrutturati, e quello destinato alle attività produttive. Quest’ultimo perché è completamente saturato dagli insediamenti, che hanno una consistenza di ben 150.0000 metri quadrati per chilometro quadrato del territorio comunale. Inoltre, perché hanno, ad eccezione di poche unità produttive, la possibilità di un ampliamento del 20%, grazie al PRG vigente. E’ bene ricordare che in un comune come il nostro, di soli tre chilometri, una presenza di attività produttive così consistente crea problemi di compatibilità con le residenze adiacenti. Pertanto, ogni ulteriore possibilità di ampliamento, da non escludersi a priori, sarà possibile solo attraverso uno studio e una analisi molto accurata e precisa, condotta su ogni singola unità produttiva in relazione con la realtà in cui è inserita. Scelta che potrà essere assunta solo in sede di elaborazione ed adozione del PGT.
Concludo sottolineando che abbiamo accolto l’indicazione prevista dalla L.R. 13/2009 di abbassare gli oneri di urbanizzazione, nella misura del 5%. Devo essere sincero: lo facciamo non a cuor leggero e con convinzione, perché:
 gli oneri di urbanizzazione vigenti a Monte Marenzo non sono eccessivamente onerosi;
 sono una risorsa indispensabile per mantenere efficiente il patrimonio comunale essenziale, nonché per operare l’abbattimento delle barriere architettoniche.

 


Il Consiglio Comunale delibera:

1. L’esclusione dall’applicazione della L.R. n. 13/2009 di tutte le zone A “Nuclei di antica formazione” ed A1 “Edifici e nuclei di antica formazione” previste dal vigente P.R.G..
2. L’applicazione della L.R. n. 13/2009 in tutto il territorio comunale, ad esclusione delle zone di cui al punto 2 (A “Nuclei di antica formazione” e A1 “Edifici e nuclei di antica formazione”), con la sola eccezione dell’incremento dell’altezza degli edifici che dovrà essere conforme con i limiti previsti dalle N.T.A. allegate al vigente P.R.G. (numero di piani N / altezza massima H).
3. Di non individuare alcun ambito di intervento ai sensi dell’art. 3 comma 5 (sostituzione con ampliamenti di edifici artigianali e industriali).
4. In ogni caso di interventi previsti della Legge Regionale con ampliamenti degli edifici esistenti, dovranno essere reperiti preferibilmente nel lotto di pertinenza dell’intervento o comunque all’interno del territorio comunale i necessari spazi di parcheggio come previsto dalla normativa vigente e con un minimo di 1mq/10mc.; dovrà comunque essere presentato idoneo atto notarile di asservimento degli spazi a parcheggio riservati debitamente trascritto e registrato; per la realizzazione di spazi verdi trova applicazione la D.g.r. VIII/10134 del 07.08.2009.
5. Di operare una riduzione del contributo di costruzione pari al 5% estesa a tutti gli interventi edilizi attuati in forza della Legge Regionale in oggetto.















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