Descrizione
A partire dal 13 aprile 2026 cessano gli effetti previsti dagli artt.4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi 21 novembre 2000, n.353 e dagli artt.45, c.4 e 61, c. 9 della l.r.31/2008.
Si raccomanda comunque di prestare attenzione in quelle aree dove il rischio siccità, accompagnato da condizioni meteorologiche particolarmente favorevoli allo sviluppo di incendi boschivi, può determinare eventi nel periodo estivo.
Si ringraziano i Volontari Antincendio Boschivo che in questa stagione hanno operato con grande impegno e professionalità.