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Messaggio di avviso

Informazioni per l’accesso alle eventuali riduzioni tariffarie accordate agli utenti in stato di disagio economico e sociale e la relativa procedura, ove le suddette riduzioni siano previste

 ART. 23       RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE (**) 

  1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
  2. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all’anno all’estero: riduzione del 30% nella parte fissa/nella parte variabile;
  3. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell’anno solare: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile;
  4. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
  5. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa del tributo, con effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione di apposita comunicazione attestante l’aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo e corredata della documentazione relativa all’acquisto dell’apposito contenitore.

La riduzione è concessa a condizione che il compostaggio domestico sia effettuato su pertinenza della propria abitazione.

Con la presentazione della sopracitata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a che permangono le condizioni che hanno originato la comunicazione. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l’utente è tenuto a darne specifica comunicazione all’ufficio comunale competente.

Per le persone iscritte nell’elenco dei coltivatori diretti (di cui alla Legge n. 9 del 09.01.1963, n. 153 del 30.04.1969 e n. 233 del 02.08.1990 e successive modificazioni ed integrazioni) la concessione della riduzione del 20% sulla quota variabile della tariffa, in caso di attivazione del compostaggio domestico non è subordinata all’utilizzo della compostiera, ma solo alla presentazione della modulistica prevista.

  1. Restano valide le dichiarazioni già presentate ai fini della tassa smaltimento dei rifiuti urbani ed ai fini del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
  2. Le riduzioni di cui al presente articolo – comma 1 - cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
  3. Per le utenze domestiche l’Amministrazione Comunale annualmente prevede un incentivo finanziario sulla spesa sostenuta fino ad un importo del 50% su una spesa massima di € 150,00 per ogni singola richiesta. I beneficiari sono le famiglie residenti nel Comune di Monte Marenzo nel cui nucleo familiare vi sia la presenza di bambini di età inferiore ai 3 anni (non compiuti alla data di presentazione della richiesta). Per fruire dell’agevolazione l’utente deve compilare un apposito modello con il quale richiede il rimborso, anche parziale e nei limiti stabiliti, delle somme sostenute per l’acquisto di un kit di pannolini lavabili; alla richiesta deve essere allegata la documentazione fiscale, comprovante il materiale acquistato e la spesa sostenuta, costituita unicamente da uno scontrino specifico (parlante) o una fattura intestata al richiedente. La liquidazione delle somme spettanti avviene mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall’utente. Non sarà possibile presentare più richieste di contributo per singolo figlio.

Saranno ammissibili al contributo gli acquisti di pannolini ecologici effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno relativo al tributo sui rifiuti (TARI).

Le domande dovranno essere presentate entro il 31 dicembre di ogni anno e per l’assegnazione del contributo faranno fede la data ed il numero di registrazione di protocollo comunale, fino ad esaurimento dei fondi messi a bilancio.

  ART. 24 RIDUZIONI PER IL RECUPERO (**)

1.   La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti urbani che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell’anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall’impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l’attività di recupero.2.   Per «recupero» si intende, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, lett. t), del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.3.   La riduzione della quota variabile, in ogni caso non superiore al 30% della tariffa dovuta dall’utenza, è commisurata alla quantità effettivamente avviata al recupero rispetto alla quantità di rifiuti potenzialmente prodotti (produzione ponderata dei rifiuti) sulle superfici tassabili operative in relazione all’attività esercitata, secondo la formula: % rifiuto recuperato sul totale * 30%. La produzione ponderata di rifiuti è determinata in base ai “coefficienti di produzione Kg/mq anno” (KD) nord Italia – medi indicati nella tabella 4.a allegata al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. La superficie presa a riferimento è quella tassabile operativa dove si producono i rifiuti avviati al recupero.4.   La richiesta di riduzione, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, deve essere presentata annualmente dall’interesso, inviata a mezzo PEC entro e non oltre il 31 marzo dell’anno successivo, a pena di perdita del diritto alla riduzione, unitamente alla seguente documentazione:a)   attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l’attività di recupero dei rifiuti stessi;b)   copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all’art. 193 del D. Lgs n. 152/2006 e s.m.i., relativi ai rifiuti avviati al recupero, debitamente controfirmati dall’impianto di destinazione;c)   copie delle fatture con la descrizione dei rifiuti per quantitativi ed il relativo periodo di riferimento;d)   copie dei contratti con ditte specializzate (necessarie per verificare che il produttore si avvalga di ditte specializzate.E’facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l’anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora di dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

ART. 25     RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO (**) 

  1. Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell’area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani nei punti di raccolta più vicini rientrando nella zona servita, per dette utenze il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella variabile:
  2. al 40% del tributo, se la distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita è compresa tra 300 m e 1000 m;
  3. al 35% della tariffa, se la suddetta distanza supera 1000 m e fino a 1500 m;
  4. al 30% della tariffa per distanze superiori a 1500 m.

       La distanza di cui al presente articolo viene calcolata dall’accesso dell’utenza alla strada pubblica al più vicino punto di raccolta.

  1. La riduzione di cui al comma precedente non si applica alle utenze non domestiche.
  2. Il tributo è dovuto nella misura del 25% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

 ART. 26      ULTERIORI RIDUZIONI ED ESENZIONI 

  1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano in particolari situazioni di disagio socio – economico come segue:
  2. Riduzione del 100% nella parte fissa e nella parte variabile.
  3. La riduzione è proposta dall’assistente sociale di riferimento e accordata con deliberazione di Giunta Comunale, attestante la sopra indicata circostanza.
  4. In caso di calamità naturali il Consiglio Comunale può stabilire la riduzione in percentuale del tributo per gli utenti interessanti dall’evento.
  5. Ulteriori riduzioni, esenzioni ed agevolazioni possono essere fissate annualmente del Consiglio Comunale con la manovra tariffaria dell’anno di competenza, purché adeguatamente finanziate a norma dell’art. 1, comma 660, Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

ART. 27      CUMULO DI RIDUZIONI 

  1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni precedentemente considerate.

 

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