Descrizione
Per tutta la durata del periodo di alto rischio su tutto il territorio regionale sono applicate le norme relative alla difesa dei boschi dal fuoco di cui agli artt. 4 e 7 della Legge quadro in materia di incendi boschivi n.353/2000 e artt. 45 c. 4 e art 61 c. 9 della Legge
Regionale 31/2008. In particolare vige il divieto assoluto di accensione all’aperto di fuochi - nei boschi o a distanza da questi inferiori a 100 metri – senza eccezione alcuna, su tutto il territorio regionale.