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Messaggio di avviso

Modalità e termini per l'accesso alla rateizzazione degli importi.

Art. 34 Regolamento TARI in vigore "RATEIZZAZIONE"

1)  Su motivata e documentata richiesta del contribuente, nelle ipotesi di temporanea situazione di oggettiva difficoltà dello stesso, l’ufficio può concedere una dilazione del pagamento delle somme dovute.
2)  La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento.
3)  La dilazione di pagamento viene concessa tenendo conto dei seguenti criteri e modalità:
         a) Valutazione della morosità pregressa del richiedente con riferimento a precedenti piani di rateizzazione già concessi;
         b) Ripartizione delle somme in numero di rate dipendenti dall’entità della somma dovuta e dalle condizioni economiche del debitore;
         c) Gli importi sino a € 100,00 (euro cento/00) non possono essere rateizzati;
         d) Per gli importi superiori a € 100,01 (euro cento/01) la durata massima del piano rateale va da un minimo di quattro ad un massimo di 36 rate mensili);
         e) Scadenza di ciascuna rata entro l’ultimo giorno del mese.
4)  L’applicazione degli interessi viene effettuata nella misura del saggio legale di interesse, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
5)  In caso di mancato pagamento di due rate non consecutive:
        a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
        b)  l’intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
        c)  il debito non può essere rateizzato.
6)  Nel caso in cui la richiesta di rateizzazione sia presentata dopo che l’avviso è diventato esecutivo, per la dilazione di pagamento si applicano i criteri e le modalità previsti dall’art. 1, commi da 796 a 801 della L. 160/2019 s.m.i.
7)  In caso di dubbia esigibilità o di ammontare elevato è facoltà del Responsabile del Servizio Tributi richiedere prestazione di idonea garanzia, mediante fidejussione bancaria.